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Le garanzie nel commercio internazionale

Tra i due litiganti, il terzo… garantisce

 Nel commercio internazionale, la maggior parte dei contratti generano sempre una serie di obbligazioni che ognuna delle parti contrattuali si assume nei confronti dell’altra.

Tali obbligazioni possono riguardare diversi tipi di impegno, che tuttavia potrebbero non essere sufficienti a rassicurare una delle parti circa il rispetto degli obblighi contrattuali.

Ecco allora che entra in gioco anche una terza parte, ovvero un intermediario che funge da garante.

 

C’era una volta l’ostaggio volontario

La più antica forma di garante è costituita probabilmente da un “ostaggio” volontario, e cioè un parente o un amico della controparte che si offriva volontariamente al beneficiario, nell’attesa che venissero assunti tutti gli obblighi pattuiti.

Questa forma di garanzia si è poi evoluta nel corso dei secoli fino ad assumere, nell’antica Roma, quella dello “sponsor“, ovvero una figura che garantiva per conto del debitore, e del fideiussore, che aveva la facoltà di richiedere preventivamente il pagamento.

Quando però, con lo sviluppo degli scambi commerciali internazionali, le controparti si sono ritrovate in paesi diversi, il rischio di non poter garantire la “promessa” implicita nell’impegno si è fatto troppo alto. Si sono diffuse allora delle garanzie in cui il garante è un soggetto estraneo alla transazione commerciale, e sono quelle diffuse ancora oggi.

 

Tre forme per tutelarsi

Ricapitolando, la garanzia è uno strumento con cui un garante, di solito una banca, assicura al beneficiario il pagamento di una certa somma di denaro nel caso in cui l’ordinante non adempi ai propri obblighi contrattuali richiamati dalla garanzia (A. Santilli, A. Di Meo, 2010).

Nelle operazioni internazionali, le garanzie si sono diffuse sempre di più grazie alla loro efficace funzione di tutela del rischio.

Possiamo contarne tre tipologie:

  1. il credito documentario
  2. l’assicurazione dei crediti
  3. le garanzie bancarie

  • Il credito documentario

Il credito documentario, chiamato anche “lettera di credito“, è sicuramente lo strumento di pagamento maggiormente diffuso negli scambi commerciali internazionali.

È la banca che, riscontrata la conformità dei documenti richiesti nel credito documentario – documenti che attestano la spedizione della merce o la fornitura di un sevizio – pagherà il beneficiario (venditore), a vista o in una certa data futura.

Quest’ultimo sa, prima ancora di effettuare la fornitura, che, se rispetterà tutti i termini e le condizioni riportate nel credito documentario, avrà la prestazione prevista (pagamento o assunzione di impegno di pagamento irrevocabile) da una Banca (la banca che ha emesso il credito), e pertanto valuterà la solvibilità della stessa che, certamente, gli darà una maggiore garanzia.

Al contrario, il Compratore (acquirente) ha la certezza che la Banca pagherà solo se i termini e le condizioni del credito documentario sono stati rispettati dal Beneficiario (venditore), termini e condizioni che lo stesso Compratore ha stabilito con il concorso della Banca al momento dell’emissione del credito.

Sono questi i motivi che fanno definire il credito documentario come uno degli strumenti di pagamento più vicini all’equità di rischio tra le Parti.

 

  • L’assicurazione dei crediti

Quando non è possibile utilizzare una forma di pagamento garantita come il credito documentario, negli scambi internazionali si può fare ricorso all’assicurazione dei crediti. Il beneficiario quindi si affida a una compagnia di assicurazione che, in caso di insolvenza del debitore, gli verserà un indennizzo in base alla percentuale stabilita nella polizza.

 

  • La garanzia bancaria

Una forma più snella ma non meno efficace di garanzia è costituita dalla cosiddetta garanzia bancaria, e cioè nell’impegno da parte di una banca a pagare un certo importo al verificarsi di un determinato evento.
In questo caso, la prestazione finanziaria da parte della banca non è legata alla presentazione dei documenti come nel credito documentario, bensì al mancato adempimento dell’obbligazione da parte dell’ordinante, attestato dalla richiesta di pagamento che il Beneficiario promuoverà nei confronti della banca garante

Qualora il debitore sia inadempiente, quindi, il beneficiario può stare tranquillo perché sa che sarà la banca ad accreditargli la somma dovuta.


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