La pandemia globale ha incrementato la transizione già esistente verso l’interazione virtuale e da remoto con la clientela da parte degli intermediari bancari e finanziari. Per questo motivo, le questioni relative al cd. onboarding a distanza sono diventate ancora più oggetto di interesse da parte delle autorità di vigilanza finanziaria europee e nazionali.
In tale ambito si innesta l’intervento dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) la quale, il 10 dicembre 2021 ha avviato una pubblica consultazione – terminata il 10 marzo 2022 – su una bozza di “Linee guida sull’uso delle soluzioni di onboarding a distanza dei clienti” (Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions under Article 13 (1) of Directive (EU) 2015/849). Queste Linee Guida attuano la richiesta che la Commissione Europea ha rivolto all’EBA nella comunicazione del settembre 2020 “relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l’UE”.
Al termine di tale pubblica consultazione, lo scorso 22 novembre 2022 l’EBA ha pubblicato la versione definitiva e debitamente aggiornata delle proprie Linee Guida.
Queste ultime entreranno in vigore sei mesi dopo la loro traduzione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione Europea, nonché pubblicazione sul sito dell’EBA. Dovranno inoltre essere applicate da parte degli “operatori del settore finanziario” nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica – a distanza – di cui all’art. 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della Direttiva (UE) 2015/849 (cd. “Quarta Direttiva Antiriciclaggio”).
I principali contenuti delle Linee Guida
Gli operatori del settore finanziario dovranno, anzitutto, predisporre politiche e procedure relative all’onboarding a distanza; le Linee Guida definiscono i contenuti specifici di tali politiche e procedure, e forniscono indicazioni di dettaglio in tema di governance, pre-implementation assessment e monitoraggio.
In particolare, è richiesta l’indicazione delle informazioni necessarie all’identificazione della clientela, della tipologia di documenti, dati e informazioni da utilizzare per la verifica dell’identità e delle relative modalità di verifica; le informazioni ottenute a distanza dovranno essere aggiornate e conservate in conformità ai dettami del Regolamento (UE) 2016/679 (cd. “General Data Protection Regulation” o “GDPR”).
Gli operatori del settore finanziario, inoltre, al fine di verificare l’attendibilità della documentazione ottenuta dovranno adottare le misure specifiche (i.e. comparazione, alterazione, integrità, qualità, etc.) individuate al paragrafo 33 delle Linee Guida.
Le Linee Guida prevedono anche misure specifiche in caso di utilizzo di dati biometrici ai fini della verifica dell’identità della clientela.
Offrono anche ulteriori soluzioni aggiuntive che gli operatori del settore finanziario dovrebbero adottare in base al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da loro identificato.
Tutta la tematica relativa ai Nuovi Orientamenti EBA verrà affrontata e discussa da un profondo conoscitore ed esperto in materia di antiriciclaggio, ovvero il Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Tecniche di gestione dei rischi di riciclaggio presso l’Università di Bologna e Docente di Tecniche e regole della cybersecurity presso l’Università Suor Orsola Benincasa.
A seguire ci sarà un intervento del Dott. Mauro Valli (Funzione Antiriciclaggio e DPO) della Banca Popolare di Sondrio, che illustrerà tutte le attività progettuali, operative e dispositive che la banca sta mettendo in atto proprio per rispondere a tali orientamenti.