Lgs. 211/2025
Il D.Lgs. 211/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 24 gennaio 2026, recepisce la Direttiva (UE) 2024/1226 e introduce una riforma organica della disciplina penale in materia di misure restrittive dell’Unione europea, ridisegnando in modo significativo il profilo di rischio per le imprese e per le banche attive nel commercio internazionale.
Per comprendere la portata del decreto non è tuttavia sufficiente analizzarlo in isolamento: il D.Lgs. 211/2025 si innesta su un sistema sanzionatorio unionale già di per sé stratificato e di non agevole interpretazione, caratterizzato da una pluralità di regimi — geografici e tematici — in continua evoluzione, da divieti dalla formulazione spesso ampia e onnicomprensiva e da significative aree grigie applicative. Le misure restrittive europee, le norme sul duplice uso, la disciplina sul controllo delle esportazioni e le previsioni del decreto formano un corpus normativo interconnesso, che deve essere letto e gestito come tale: affrontare il D.Lgs. 211/2025 senza padroneggiare il sostrato unionale su cui si fonda significa esporsi a valutazioni incomplete e, in ultima analisi, a rischi sottostimati. È in questo contesto che il decreto inserisce nel codice penale un nuovo Capo dedicato ai “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”.
Nel corso del seminario saranno analizzate le fattispecie di reato introdotte che coprono un perimetro molto ampio, focalizzando l’attenzione sulle previsioni di maggior interesse per gli operatori del settore bancario: il mancato congelamento di fondi e risorse economiche appartenenti a soggetti designati; la messa a disposizione, diretta o indiretta, di fondi o risorse economiche a favore di soggetti sanzionati; la conclusione di operazioni economiche, commerciali e finanziarie con Stati terzi sanzionati o con entità da questi controllate; l’import-export, il transito e il trasporto di beni vietati, anche in forma intangibile, nonché la prestazione di servizi di intermediazione e assistenza tecnica; la prestazione di servizi finanziari e lo svolgimento di operazioni finanziarie in violazione delle misure restrittive; la violazione degli obblighi informativi nei confronti delle autorità competenti; il mancato rispetto delle condizioni delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. Verrà analizzata in sintesi anche l’introduzione, per la prima volta in questa materia, di un reato colposo per le violazioni concernenti beni militari e prodotti a duplice uso, punibile in caso di colpa grave con la reclusione fino a tre anni.
Si affronterà anche la giurisdizione universale: i reati sono perseguibili secondo la legge italiana anche se commessi da cittadini italiani all’estero, con ricadute dirette sulla gestione delle strutture di gruppo e degli espatriati.
Sul versante della responsabilità degli enti, tutti i nuovi reati dolosi diventano reati base ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Infatti sarà evidenziato come il decreto abbandona il tradizionale sistema delle quote e adotta un modello sanzionatorio parametrato al fatturato globale, con sanzioni pecuniarie fino al 5% e misure interdittive fino a sei anni per i reati commessi da soggetti apicali. Sul piano della compliance, il decreto impone un aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione e rende opportuna, secondo quanto sarà approfondito nel contesto del regolamento, l’adozione di un Programma Interno di Conformità (ICP) quale parte speciale del MOG, capace di integrare in un sistema unitario le procedure di screening delle controparti, la gestione dei congelamenti, il monitoraggio continuo dei regolamenti sanzionatori, la formazione del personale e le clausole contrattuali di salvaguardia. In sintesi, il seminario affronterà i principali nodi interpretativi del nuovo quadro normativo e le ricadute concrete sulle banche e sugli operatori bancari.
Le garanzie bancarie tra frodi e misure sanzionatorie
Si offrirà anzitutto un breve inquadramento sistematico delle garanzie autonome nel commercio internazionale, chiarendo come il principio di autonomia costituisca il presupposto dell’efficacia dello strumento e come la natura documentale dell’obbligazione bancaria ne condizioni profondamente l’operatività pratica.
Si descriveranno quindi le attività che, in concreto, la banca è chiamata a svolgere: l’esame formale dei documenti, la verifica della conformità apparente rispetto ai termini della garanzia, la gestione dei tempi di risposta. Si analizzeranno le responsabilità che possono derivare tanto da un pagamento effettuato in assenza dei presupposti documentali quanto da un rifiuto non giustificato.
Si parlerà delle principali modalità con cui le garanzie possono essere utilizzate in modo abusivo. Si approfondirà la nozione di frode manifesta quale limite eccezionale al principio di autonomia della garanzia, evidenziando l’elevato standard probatorio richiesto per paralizzare il pagamento e le implicazioni operative per l’istituto di credito.
Si analizzerà inoltre l’impatto dell’inserimento di clausole arbitrali nei contratti di garanzia e le relative conseguenze per gli istituti di credito. L’attenzione sarà rivolta ai rimedi giurisdizionali a disposizione delle banche e alle modifiche che essi subiscono qualora il contratto di garanzia contenga una clausola compromissoria.
Infine, si affronterà il tema delle interferenze tra garanzie e disciplina sanzionatoria, anche con riferimento alle ricadute in ambito contenzioso. In tale contesto, ampio spazio sarà riservato ai provvedimenti cautelari. Si illustreranno – anche mediante casi pratici – le azioni che possono essere promosse dal debitore principale (ordinante) per ottenere l’inibitoria dell’escussione della garanzia, nonché le iniziative giudiziarie del beneficiario volte a ottenere rapidamente il pagamento.
In particolare, il debitore principale può proporre ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c., volti a ottenere un decreto volto a inibire la banca dal pagamento di una garanzia, dimostrando i requisiti di sommaria fondatezza della propria pretesa e il rischio di un danno grave e irreparabile.
Si analizzeranno le criticità che emergono nei contesti transnazionali, ove possono intervenire decisioni di autorità appartenenti a ordinamenti diversi, con possibili tensioni sull’operatività bancaria. Occorre ad esempio analizzare il rischio derivante da eventuali provvedimenti emessi da giurisdizioni estere (es. Federazione russa) in caso di garanzie impattate da misure sanzionatorie dell’Unione. Sebbene tali provvedimenti non siano direttamente esecutivi in Italia, potrebbero avere effetti sulle attività della banca se questa detiene asset nella giurisdizione straniera. In questo senso, il rifiuto del pagamento deve essere valutato non solo alla luce della normativa UE, ma anche tenendo conto dei possibili rischi di esposizione patrimoniale al di fuori del territorio nazionale.